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– S T O P – BARRIERE ARCHITETTONICHE: Bonus 110% anche senza disabili.

Così è per l’Agenzia delle Entrate!

L’agevolazione spetta per i lavori di superecobonus e supersismabonus, così si esprime l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interrogazione parlamentare del 29 aprile 2021 n°5-05839 risolvendo le perplessità nate all’interpretazione di alcuni passi, riguardanti tale argomento, contenuti nel decreto semplificazioni 2021.

Dal 1 gennaio 2021, gli interventi indicati nel art. 16-bis comma 1lettera E) del TUIR, relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche, possono essere agevolati come superecobonus del 110% se eseguiti congiuntamente ad uno degli “interventi trainanti” dell’ecobonus. Detti interventi e relativa agevolazione sono consentiti anche se effettuati a favore di individui over 65 anni.

L’intervento legislativo di cui all’articolo 119 commi 2 e 4 del DL 34/2020, non introduce , però, una condizione soggettiva dei contribuenti agevolati al 110% né condiziona alla presenza di un condomino o di un inquilino con disabilità o di età superiore a 65 anni.

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